Art. 47 · Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

Art. 47

Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale 1.   Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e nell'ottica di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento, le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia e le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia non sono messe a disposizione attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale fino al 31 dicembre 2025. 2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia e alle forniture di gas naturale che entrano negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia attraverso i seguenti punti di entrata: a) Greifswald; b) Lubmin II; c) Imatra; d) Narva; e) Värska; f) Luhamaa; g) Šakiai; h) Kotlovka; i) Kondratki; j) Wysokoje; k) Tieterowka; l) Mozyr; m) Kobryń; n) Sudzha (RU)/(UA); o) Belgorod (RU)/(UA); p) Valuyki (RU)/(UA); q) Serebryanka (RU)/(UA); r) Pisarevka (RU)/(UA); s) Sokhranovka (RU)/(UA); t) Prokhorovka (RU)/(UA); u) Platovo (RU)/(UA); v) Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).
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