Art. 63
Coordinamento degli organismi notificati
In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento degli organismi notificati
1. La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra gli organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi di organismi notificati, se del caso includendo anche gruppi di organismi notificati a norma del medesimo atto delegato adottato a norma dell' o in relazione a compiti di valutazione della conformità simili.
Gli organismi notificati partecipano al lavoro di qualsiasi gruppo pertinente, direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Gli organismi notificati applicano, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dai lavori dei gruppi di cui al paragrafo 1.
3. Le attività di coordinamento e cooperazione nei gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano ad assicurare l'applicazione armonizzata del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'. In tali attività i gruppi tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-63