Art. 63 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 63

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra gli organismi notificati a norma del presente regolamento e che funzioni correttamente sotto forma di uno o più gruppi di organismi notificati, se del caso includendo anche gruppi di organismi notificati a norma del medesimo atto delegato adottato a norma dell' o in relazione a compiti di valutazione della conformità simili. Gli organismi notificati partecipano al lavoro di qualsiasi gruppo pertinente, direttamente o mediante rappresentanti designati. 2.   Gli organismi notificati applicano, come guida generale, qualsiasi documento pertinente prodotto dai lavori dei gruppi di cui al paragrafo 1. 3.   Le attività di coordinamento e cooperazione nei gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano ad assicurare l'applicazione armonizzata del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'. In tali attività i gruppi tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.
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