Art. 65

Appalti pubblici verdi

In vigore dal 13 giu 2024
Appalti pubblici verdi 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in conformità della direttiva 2014/24/UE o 2014/25/UE, aggiudicano appalti pubblici conformi alle prescrizioni minime stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo per l'acquisto di prodotti disciplinati da atti delegati adottati a norma dell’, o per lavori o servizi se tali prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l’oggetto di tali appalti («prescrizioni minime»). 2.   Le prescrizioni minime sono fissate, se del caso, al fine di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti ecosostenibili disciplinati da atti delegati adottati a norma dell’, tenendo conto del valore e del volume degli appalti pubblici aggiudicati per i gruppi di prodotti pertinenti e della fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più ecosostenibili senza comportare costi sproporzionati. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni minime sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell’appalto od obiettivi. Le prescrizioni minime sono stabilite in relazione agli aspetti del prodotto trattati nell’atto delegato adottato a norma dell’ applicabile ai gruppi di prodotti in questione, a seconda dei casi per tali gruppi di prodotti. Le prescrizioni minime si basano sulle due classi di prestazione più elevate, sui punteggi più alti o, se non disponibili, sui migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nell’atto delegato adottato a norma dell’ applicabile ai gruppi di prodotti in questione. I criteri di aggiudicazione hanno, se del caso, una ponderazione minima, compresa tra il 15 % e il 30 %, nella procedura di aggiudicazione che consente loro di incidere in modo significativo sull’esito della procedura di gara favorendo la selezione dei prodotti più ecosostenibili. Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50 % condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili di cui al quarto comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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Appalti pubblici verdi (Art. 65 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo