Art. 66
Attività di vigilanza del mercato pianificate
In vigore dal 13 giu 2024
Attività di vigilanza del mercato pianificate
1. Nella strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020, ciascuno Stato membro prevede una sezione sulle attività di vigilanza del mercato pianificate per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli, compresi, se del caso, controlli fisici e di laboratorio, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dell’ del presente regolamento.
La sezione di cui al primo comma include come minimo:
a)
i prodotti o i requisiti individuati come priorità per la vigilanza del mercato, tenendo conto delle priorità comuni individuate dal gruppo di coordinamento amministrativo («ADCO»), istituito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), e le relazioni ai sensi dell’, paragrafo 2;
b)
le attività di vigilanza del mercato pianificate per ridurre o porre fine alla condizione di non conformità riguardo ai prodotti o ai requisiti individuati come prioritari, compresa la natura dei controlli da effettuare durante il periodo contemplato dalla strategia nazionale di vigilanza del mercato.
2. Le priorità per la vigilanza del mercato di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono individuate sulla base di criteri obiettivi, tra cui:
a)
i livelli di non conformità osservati nel mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato;
b)
gli impatti ambientali della non conformità;
c)
se disponibili, il numero di reclami ricevuti da utilizzatori finali o da organizzazioni dei consumatori o altre informazioni ricevute da operatori economici o dai media;
d)
il numero di prodotti pertinenti messi a disposizione sul mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato; e
e)
il numero di operatori economici pertinenti attivi sul mercato che rientra nell’ambito di competenza dell'autorità di vigilanza del mercato.
3. Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, i controlli di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati.
Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sull'operatore economico responsabile per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di non conformità agli atti delegati adottati a norma dell'.
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