Art. 61

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono lo stesso gruppo di prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità. 3.   Se presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante la valutazione della conformità effettuata dall'organismo notificato, la Commissione o l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro invia copia della richiesta all'autorità di notifica dell'altro Stato membro. L'organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L'autorità di notifica provvede a che tali richieste siano accolte dall'organismo notificato. 4.   Se hanno o ricevono prove in relazione a quanto segue, gli organismi notificati avvertono le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o autorità di notifica, secondo i casi, e condividono con loro le prove del fatto che: a) un altro organismo notificato non rispetta le prescrizioni di cui all' o i propri obblighi; b) un prodotto immesso sul mercato non soddisfa i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'; o c) un prodotto immesso sul mercato, a causa delle sue condizioni fisiche, potrebbe provocare un rischio grave.
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