Art. 59

Contestazione della competenza degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Contestazione della competenza degli organismi notificati 1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza continua di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. 2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di revocare la notifica. La Commissione aggiorna l'elenco degli organismi notificati di cui all', paragrafo 2, entro due settimane dalla notifica delle misure correttive adottate dagli Stati membri notificanti a norma del primo comma del presente articolo.
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