Art. 16
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:
a)
garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2;
b)
indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati;
c)
dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all';
d)
conservano la documentazione di cui all';
e)
quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all';
f)
garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all' prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio;
g)
elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell';
h)
appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell';
i)
rispettano gli obblighi di registrazione di cui all', paragrafo 1;
j)
adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell';
k)
su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2;
l)
garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.
Storico versioni
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