Art. 16

Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio: a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2; b) indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati; c) dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'; d) conservano la documentazione di cui all'; e) quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'; f) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all' prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio; g) elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'; h) appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'; i) rispettano gli obblighi di registrazione di cui all', paragrafo 1; j) adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'; k) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2; l) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.
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Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/1689) — Testo vigente | Portale Normativo