Art. 16 · Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

Art. 16

Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio: a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2; b) indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati; c) dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'; d) conservano la documentazione di cui all'; e) quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'; f) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all' prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio; g) elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'; h) appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'; i) rispettano gli obblighi di registrazione di cui all', paragrafo 1; j) adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'; k) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2; l) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.
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