Art. 18

Conservazione dei documenti

In vigore dal 13 giu 2024
Conservazione dei documenti 1.   Il fornitore, per un periodo che termina 10 anni dopo che il sistema di IA ad alto rischio è stato immesso sul mercato o messo in servizio, tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti: a) la documentazione tecnica di cui all'; b) la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità di cui all'; c) la documentazione relativa alle modifiche approvate dagli organismi notificati, ove applicabile; d) le decisioni e gli altri documenti rilasciati dagli organismi notificati, ove applicabile; e) la dichiarazione di conformità UE di cui all'. 2.   Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni alle quali la documentazione di cui al paragrafo 1 resta a disposizione delle autorità nazionali competenti per il periodo indicato in tale paragrafo nel caso in cui il prestatore o il rappresentante autorizzato stabilito nel suo territorio fallisca o cessi la sua attività prima della fine di tale periodo. 3.   I fornitori che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, dispositivi o processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, conservano la documentazione tecnica nell'ambito della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.
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