Art. 20
Misure correttive e dovere di informazione
In vigore dal 13 giu 2024
Misure correttive e dovere di informazione
1. I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo, disabilitarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, i deployer, il rappresentante autorizzato e gli importatori.
2. Qualora il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell', paragrafo 1, e il fornitore ne venga a conoscenza, tale fornitore indaga immediatamente sulle cause, in collaborazione con il deployer che ha effettuato la segnalazione, se del caso, e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti per il sistema di IA ad alto rischio interessato e, ove applicabile, l'organismo notificato che ha rilasciato un certificato per il sistema di IA ad alto rischio in conformità dell', in particolare in merito alla natura della non conformità e all'eventuale misura correttiva pertinente adottata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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