Art. 55
Atti di esecuzione
In vigore dal 13 giu 2024
Atti di esecuzione
1. Fatto salvo l', paragrafo 5, del presente regolamento e previa approvazione degli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 172, secondo comma, TFUE, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'attuazione di ciascun corridoio di trasporto europeo che copre le sue tratte transfrontaliere principali, nonché un numero limitato di altri progetti specifici su tratte nazionali che sono fondamentali per il funzionamento del corridoio al fine di realizzare i collegamenti mancanti o rimuovere le principali strozzature. La selezione dei progetti da includere negli atti di esecuzione si basa sull'analisi concordata con gli Stati membri nel primo piano di lavoro dei coordinatori europei elaborato conformemente all' del presente regolamento. L'obiettivo degli atti di esecuzione è garantire una definizione coerente delle priorità per la pianificazione delle infrastrutture e degli investimenti, stabilendo tappe indicative e il calendario previsto per l'attuazione dei progetti individuati. Gli atti di esecuzione sono elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e aggiornati ogni quattro anni o su richiesta di tali Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Fatto salvo l', paragrafo 5, del presente regolamento, e previa approvazione degli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 172, secondo comma, TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione per l'attuazione di tratte transfrontaliere o per l'attuazione delle priorità orizzontali. Gli atti di esecuzione sono elaborati in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e aggiornati ogni quattro anni o su richiesta di tali Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per modificare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 al fine di tenere conto dei progressi compiuti, dei ritardi riscontrati o dell'aggiornamento dei programmi nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
4. Fino alla piena attuazione degli atti di esecuzione di cui al presente articolo e salvo diversamente disposto negli stessi, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione ogni due anni una relazione sui progressi compiuti, indicando in particolare gli impegni finanziari assunti nel piano di bilancio nazionale. La relazione può fare riferimento alle informazioni raccolte in conformità dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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