Art. 56
Cooperazione con i paesi vicini coinvolti nei corridoi di trasporto europei e nelle priorità orizzontali
In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione con i paesi vicini coinvolti nei corridoi di trasporto europei e nelle priorità orizzontali
1. Il coordinatore europeo di un corridoio di trasporto europeo o di una priorità orizzontale che si estende a specifici paesi vicini è abilitato a cooperare con tali paesi e a coinvolgerli nelle pertinenti attività relative ai corridoi, quali il forum del corridoio o i gruppi di lavoro istituiti a norma dell', paragrafi 2 e 4 o il forum consultivo della priorità orizzontale, se del caso.
2. Il coordinatore europeo può inoltre cooperare con organizzazioni internazionali quando svolge attività connesse ai corridoi di trasporto europei o a una priorità orizzontale che si estendono a paesi vicini membri di tali organizzazioni internazionali.
3. L'Unione può concludere accordi ad alto livello con i paesi vicini interessati al fine di conseguire un approccio coordinato e sincronizzato per quanto riguarda l'attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali.
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