Art. 58

Aggiornamento della rete

In vigore dal 13 giu 2024
Aggiornamento della rete 1.   Fatta salva l'approvazione dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento per modificare gli allegati I e II, al fine di: a) tener conto delle modifiche derivanti dalle soglie quantitative stabilite all', paragrafo 3, lettera a), all', paragrafo 4, lettere a) e b), e all', paragrafo 2, e dalle soglie quantitative e dai requisiti qualitativi di cui all', paragrafo 4, lettera c); A tale riguardo la Commissione: i) include i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti nella rete globale, se è dimostrato che la media del loro volume di traffico degli ultimi tre anni supera la soglia pertinente; e ii) esclude i porti marittimi e gli aeroporti dalla rete globale, se è dimostrato che la media del loro volume di traffico degli ultimi sei anni è inferiore all'85 % della soglia pertinente, fatta eccezione per i porti marittimi inclusi nella rete globale per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 4, lettera d) o e), o su richiesta dello Stato membro interessato; b) include i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti nella rete globale o nella rete centrale, su richiesta dello Stato membro interessato, se tale infrastruttura ha acquisito ulteriore valore aggiunto europeo a motivo della sua importanza geostrategica per l'Unione e se è dimostrato che i requisiti della pertinente sezione del capo III sono soddisfatti o, in alternativa, se è ragionevolmente giustificato che i termini pertinenti per la conformità a tali requisiti saranno rispettati; c) include i nodi urbani nella rete transeuropea dei trasporti, se è dimostrato che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 2; d) esclude i nodi urbani dalla rete transeuropea dei trasporti se è dimostrato che non soddisfano più i requisiti di cui all', paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro interessato; e) esclude i nodi urbani che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 2, dalla rete transeuropea dei trasporti su richiesta dello Stato membro interessato, in casi eccezionali e debitamente giustificati, con l'accordo delle autorità competenti del nodo urbano interessato; f) include nella rete transeuropea dei trasporti i terminali ferroviario-stradali e i terminali lungo le vie navigabili interne individuati dallo Stato membro in conformità dell', paragrafo 5, esclude i terminali ferroviario-stradali dalla rete transeuropea dei trasporti su richiesta dello Stato membro interessato o esclude un terminale merci multimodale di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c) su richiesta degli Stati membri interessati; o g) adegua, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato in conformità dell', paragrafo 1, le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e delle vie navigabili interne limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete; nell'adeguare tali mappe, la Commissione non effettua correzioni nel tracciato della rotta oltre quanto è consentito dalla relativa decisione di autorizzazione del progetto. Gli adeguamenti di cui al primo comma, lettera a), si basano sulle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, qualora tali statistiche non siano disponibili, dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, escludendo nel contempo gli anni influenzati da eventi imprevisti che hanno causato un calo significativo dei flussi di traffico. La richiesta dello Stato membro di escludere i nodi urbani dalla rete transeuropea dei trasporti, di cui al primo comma, lettera d), è corredata del parere delle autorità competenti del nodo urbano interessato. L'adeguamento di cui al primo comma, lettera g), può comprendere l'adattamento dello stato delle nuove costruzioni contrassegnate con linee tratteggiate sulle mappe degli allegati, compresi, previo consenso dello Stato membro o degli Stati membri limitrofi, i loro collegamenti transfrontalieri. L'adeguamento può comprendere anche l'aggiornamento delle tratte transfrontaliere, previo consenso di entrambi gli Stati membri interessati. 2.   Un atto delegato che include un nodo urbano nell'allegato II a norma del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo: a) proroga di tre anni, rispettivamente fino al 31 dicembre 2030 e al 31 dicembre 2033, i termini stabiliti all', paragrafo 1, lettere b) e c); e, per i nodi urbani inclusi nell'allegato II dopo la scadenza dei termini stabiliti all', paragrafo 1, lettere b) o c), proroga tali termini di tre anni dopo l'entrata in vigore di tale atto delegato; e b) proroga di cinque anni, fino al 31 dicembre 2045, il termine applicabile per soddisfare i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera d); e, per i nodi urbani inclusi nell'allegato II dopo la scadenza del termine stabilito all', paragrafo 1, lettera d), proroga tale termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore di tale atto delegato. 3.   Un atto delegato che include un terminale ferroviario-stradale negli allegati I e II a norma del paragrafo 1, lettera f) del presente articolo: a) proroga di tre anni, fino al 31 dicembre 2033, i termini stabiliti all', paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2; e, per i terminali ferroviario-stradali inclusi negli allegati I e II dopo la scadenza dei termini stabiliti all', paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, proroga tali termini di tre anni dopo l'entrata in vigore di tale atto delegato; e b) proroga di cinque anni, fino al 31 dicembre 2045, il termine stabilito all', paragrafo 3; e, per i terminali ferroviario-stradali inclusi negli allegati I e II dopo la scadenza del termine stabilito all', paragrafo 3, proroga tale termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore di tale atto delegato. 4.   Un progetto di interesse comune riguardante infrastrutture incluse recentemente nella rete transeuropea dei trasporti tramite un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1 è ammissibile a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli strumenti disponibili per la rete transeuropea dei trasporti, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale atto delegato. I progetti di interesse comune riguardanti infrastrutture escluse dalla rete transeuropea dei trasporti cessano di essere ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1. La cessazione dell'ammissibilità non incide sulle decisioni di finanziamento o sovvenzione adottate dalla Commissione prima di tale data. 5.   Fatto salvo l'articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento al fine di modificare l'allegato IV allo scopo di includervi o di adeguare le mappe indicative delle reti dell'infrastruttura di trasporto di paesi vicini. Detti atti delegati si basano su accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura di trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.
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Aggiornamento della rete (Art. 58 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo