Art. 54

Piano di lavoro del coordinatore europeo

In vigore dal 13 giu 2024
Piano di lavoro del coordinatore europeo 1.   Ciascun coordinatore europeo dei corridoi di trasporto europei e delle due priorità orizzontali redige, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, un piano di lavoro che fornisca un'analisi dettagliata dello stato di attuazione del corridoio o della priorità orizzontale di sua competenza e della sua conformità ai requisiti del presente regolamento, nonché delle priorità per il suo sviluppo futuro. 2.   Il piano di lavoro è elaborato in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, se del caso, i paesi vicini che fanno parte del corridoio di trasporto europeo, e in consultazione con il forum del corridoio e la governance del trasporto ferroviario di merci o il forum consultivo della priorità orizzontale. Il piano di lavoro del corridoio di trasporto europeo è approvato dagli Stati membri interessati. I paesi vicini che fanno parte di un corridoio europeo sono consultati. La Commissione presenta il piano di lavoro, per informazione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel redigere il piano di lavoro, il coordinatore europeo tiene conto del piano di attuazione di cui all' del regolamento (UE) n. 913/2010. 3.   Il piano di lavoro per il corridoio di trasporto europeo fornisce un'analisi dettagliata dello stato di attuazione del corridoio in questione, che comprende in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio, in particolare le tratte transfrontaliere; b) un'analisi dello stato di conformità del corridoio ai requisiti delle infrastrutture di trasporto di cui al presente regolamento e dei relativi progressi compiuti, compresi potenziali ritardi; c) un'individuazione dei collegamenti mancanti e delle strozzature che ostacolano lo sviluppo del corridoio, con particolare attenzione alle tratte transfrontaliere; d) un'analisi degli investimenti necessari, comprese le diverse fonti di finanziamento impegnate o previste, o entrambe, per l'attuazione dei progetti necessari allo sviluppo e al completamento del corridoio, in particolare le tratte transfrontaliere; e) una descrizione di possibili soluzioni per far fronte alle esigenze di investimento e alle strozzature, in particolare per le linee passeggeri e merci e i collegamenti del corridoio al fine di rispettare i termini stabiliti dal presente regolamento; f) un piano che può contenere tappe intermedie indicative per la rimozione degli ostacoli fisici, tecnici, digitali, operativi e amministrativi tra i modi di trasporto e all'interno di essi e per incrementare l'efficienza e l'accessibilità dei trasporti multimodali prestando particolare attenzione alla linea ferroviaria e alle relative tratte transfrontaliere e ai collegamenti nazionali mancanti. Ai fini dell'analisi degli investimenti e dell'elaborazione del piano, il coordinatore europeo: i) tiene conto dei piani e dei programmi nazionali di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento; ii) collabora con il comitato esecutivo e il comitato di gestione del corridoio in linea con l' del regolamento (UE) n. 913/2010 per gli aspetti relativi al trasporto ferroviario di merci; iii) tiene conto degli elementi dell'analisi pertinenti per il corridoio, dei piani d'azione elaborati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento nonché dell'elenco di cui all', lettera b), del regolamento (UE) n. 913/2010 per gli aspetti relativi ai terminali merci multimodali; iv) tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato conformemente all', paragrafo 7, lettera b) per gli aspetti relativi ai servizi passeggeri; e v) tiene conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea e dei lavori delle autorità designate di cui alla direttiva (UE) 2021/1187; g) i risultati del monitoraggio delle prestazioni del traffico merci per ferrovia effettuato dalla governance del trasporto ferroviario di merci a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 913/2010 e l'elenco degli obiettivi, dei traguardi e delle misure del corridoio definiti conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010, quali mezzi per soddisfare le priorità operative di cui all' del presente regolamento; h) l'individuazione delle misure presso i nodi urbani, in cooperazione con gli Stati membri interessati, le autorità locali pertinenti e i punti di contatto nazionali per i PUMS, che possono contribuire al funzionamento efficace del trasporto merci e passeggeri lungo il corridoio e al conseguimento degli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti, mantenendo al contempo la coerenza con i pertinenti PUMS; i) l'individuazione, in cooperazione con gli Stati membri interessati, delle priorità per lo sviluppo del corridoio; j) un'analisi dei possibili effetti dei cambiamenti climatici sull'infrastruttura e, ove opportuno, le misure proposte per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici; e k) le misure da adottare per mitigare le emissioni di gas a effetto serra, l'inquinamento acustico e, se opportuno, altre esternalità negative. 4.   Il coordinatore europeo offre sostegno agli Stati membri e, se opportuno e pertinente, ai paesi vicini nell'attuazione del piano di lavoro in particolare per quanto riguarda: a) la definizione delle priorità nella pianificazione nazionale, contribuendo a individuare i problemi di attuazione e le strozzature, comprese questioni operative, in relazione a ciascun corridoio o a ciascuna priorità orizzontale; b) la programmazione di progetti e investimenti, i relativi costi e il calendario stimato per l'attuazione dei corridoi di trasporto europei o della priorità orizzontale; e c) i lavori in sede di organo di controllo o analogo organo direttivo di un'entità unica, se pertinente, per il coordinamento, la costruzione o la gestione di progetti infrastrutturali transfrontalieri, in conformità dell', paragrafo 6.
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