Art. 54 · Piano di lavoro del coordinatore europeo

Art. 54

Piano di lavoro del coordinatore europeo

In vigore dal 13 giu 2024
Piano di lavoro del coordinatore europeo 1.   Ciascun coordinatore europeo dei corridoi di trasporto europei e delle due priorità orizzontali redige, entro il 19 luglio 2026 e poi ogni quattro anni, un piano di lavoro che fornisca un'analisi dettagliata dello stato di attuazione del corridoio o della priorità orizzontale di sua competenza e della sua conformità ai requisiti del presente regolamento, nonché delle priorità per il suo sviluppo futuro. 2.   Il piano di lavoro è elaborato in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, se del caso, i paesi vicini che fanno parte del corridoio di trasporto europeo, e in consultazione con il forum del corridoio e la governance del trasporto ferroviario di merci o il forum consultivo della priorità orizzontale. Il piano di lavoro del corridoio di trasporto europeo è approvato dagli Stati membri interessati. I paesi vicini che fanno parte di un corridoio europeo sono consultati. La Commissione presenta il piano di lavoro, per informazione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel redigere il piano di lavoro, il coordinatore europeo tiene conto del piano di attuazione di cui all' del regolamento (UE) n. 913/2010. 3.   Il piano di lavoro per il corridoio di trasporto europeo fornisce un'analisi dettagliata dello stato di attuazione del corridoio in questione, che comprende in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio, in particolare le tratte transfrontaliere; b) un'analisi dello stato di conformità del corridoio ai requisiti delle infrastrutture di trasporto di cui al presente regolamento e dei relativi progressi compiuti, compresi potenziali ritardi; c) un'individuazione dei collegamenti mancanti e delle strozzature che ostacolano lo sviluppo del corridoio, con particolare attenzione alle tratte transfrontaliere; d) un'analisi degli investimenti necessari, comprese le diverse fonti di finanziamento impegnate o previste, o entrambe, per l'attuazione dei progetti necessari allo sviluppo e al completamento del corridoio, in particolare le tratte transfrontaliere; e) una descrizione di possibili soluzioni per far fronte alle esigenze di investimento e alle strozzature, in particolare per le linee passeggeri e merci e i collegamenti del corridoio al fine di rispettare i termini stabiliti dal presente regolamento; f) un piano che può contenere tappe intermedie indicative per la rimozione degli ostacoli fisici, tecnici, digitali, operativi e amministrativi tra i modi di trasporto e all'interno di essi e per incrementare l'efficienza e l'accessibilità dei trasporti multimodali prestando particolare attenzione alla linea ferroviaria e alle relative tratte transfrontaliere e ai collegamenti nazionali mancanti. Ai fini dell'analisi degli investimenti e dell'elaborazione del piano, il coordinatore europeo: i) tiene conto dei piani e dei programmi nazionali di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento; ii) collabora con il comitato esecutivo e il comitato di gestione del corridoio in linea con l' del regolamento (UE) n. 913/2010 per gli aspetti relativi al trasporto ferroviario di merci; iii) tiene conto degli elementi dell'analisi pertinenti per il corridoio, dei piani d'azione elaborati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 4, del presente regolamento nonché dell'elenco di cui all', lettera b), del regolamento (UE) n. 913/2010 per gli aspetti relativi ai terminali merci multimodali; iv) tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato conformemente all', paragrafo 7, lettera b) per gli aspetti relativi ai servizi passeggeri; e v) tiene conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea e dei lavori delle autorità designate di cui alla direttiva (UE) 2021/1187; g) i risultati del monitoraggio delle prestazioni del traffico merci per ferrovia effettuato dalla governance del trasporto ferroviario di merci a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 913/2010 e l'elenco degli obiettivi, dei traguardi e delle misure del corridoio definiti conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010, quali mezzi per soddisfare le priorità operative di cui all' del presente regolamento; h) l'individuazione delle misure presso i nodi urbani, in cooperazione con gli Stati membri interessati, le autorità locali pertinenti e i punti di contatto nazionali per i PUMS, che possono contribuire al funzionamento efficace del trasporto merci e passeggeri lungo il corridoio e al conseguimento degli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti, mantenendo al contempo la coerenza con i pertinenti PUMS; i) l'individuazione, in cooperazione con gli Stati membri interessati, delle priorità per lo sviluppo del corridoio; j) un'analisi dei possibili effetti dei cambiamenti climatici sull'infrastruttura e, ove opportuno, le misure proposte per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici; e k) le misure da adottare per mitigare le emissioni di gas a effetto serra, l'inquinamento acustico e, se opportuno, altre esternalità negative. 4.   Il coordinatore europeo offre sostegno agli Stati membri e, se opportuno e pertinente, ai paesi vicini nell'attuazione del piano di lavoro in particolare per quanto riguarda: a) la definizione delle priorità nella pianificazione nazionale, contribuendo a individuare i problemi di attuazione e le strozzature, comprese questioni operative, in relazione a ciascun corridoio o a ciascuna priorità orizzontale; b) la programmazione di progetti e investimenti, i relativi costi e il calendario stimato per l'attuazione dei corridoi di trasporto europei o della priorità orizzontale; e c) i lavori in sede di organo di controllo o analogo organo direttivo di un'entità unica, se pertinente, per il coordinamento, la costruzione o la gestione di progetti infrastrutturali transfrontalieri, in conformità dell', paragrafo 6.
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