Art. 61

Procedura di comitato

In vigore dal 13 giu 2024
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Ai fini dell', paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell' della direttiva 91/672/CEE del Consiglio (62). 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 61 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo