Art. 59

Impegno con i soggetti pubblici e privati

In vigore dal 13 giu 2024
Impegno con i soggetti pubblici e privati Nella fase di pianificazione e costruzione di un progetto sono rispettate, se opportuno, le procedure nazionali riguardanti il coinvolgimento e la consultazione di autorità regionali e locali, nonché della società civile, che sono interessate da un progetto di interesse comune. Per i progetti di interesse comune che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2021/1187, devono essere rispettati i requisiti stabiliti da tale direttiva. La Commissione promuove lo scambio di buone prassi al riguardo, in particolare per quanto concerne la consultazione e l'inclusione di persone in situazioni di vulnerabilità.
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