Art. 63
Riesame
In vigore dal 13 giu 2024
Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione, se opportuno previa consultazione degli Stati membri e con l'assistenza dei coordinatori europei, procede a una valutazione della realizzazione della rete centrale, valutandone in particolare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.
Tale valutazione tiene conto della relazione annuale sullo stato di avanzamento e dei piani di lavoro elaborati dai coordinatori europei rispettivamente a norma dell', paragrafo 5, lettera e), e dell', paragrafo 1, nonché dei piani e programmi nazionali di cui all', paragrafo 1.
2. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione, se opportuno previa consultazione degli Stati membri e con l'assistenza dei coordinatori europei, procede a un riesame della realizzazione della rete centrale estesa e della rete globale, valutando:
a)
la conformità al presente regolamento;
b)
i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, compresi potenziali ritardi;
c)
i cambiamenti dei flussi di trasporto di passeggeri e di merci;
d)
lo sviluppo degli investimenti nell'ambito delle infrastrutture nazionali di trasporto; e
e)
la necessità di apportare modifiche al presente regolamento.
La valutazione prende inoltre in esame l'impatto dei modelli di traffico in evoluzione e i pertinenti sviluppi nei piani di investimento nelle infrastrutture.
3. Nell'effettuare tale riesame la Commissione valuta se la rete centrale estesa e la rete globale previste dal presente regolamento possano conformarsi ai capi II, III e IV entro i termini del 31 dicembre 2040 e del 31 dicembre 2050, a seconda dei casi, tenendo conto della situazione economica e di bilancio dell'Unione e dei singoli Stati membri. La Commissione valuta inoltre, in consultazione con gli Stati membri, se la rete centrale estesa e la rete globale debbano essere modificate al fine di tenere conto dell'evoluzione dei flussi di trasporto e della programmazione nazionale degli investimenti.
Storico versioni
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