Art. 64

Ritardo nel completamento della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Ritardo nel completamento della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale 1.   In caso di ritardo significativo nell'avvio o nel completamento dei lavori sulla rete centrale, sulla rete centrale estesa e sulla rete globale rispetto al calendario previsto inizialmente, stabilito negli atti di esecuzione di cui all', la Commissione può chiedere allo Stato membro o agli Stati membri interessati di indicare i motivi del ritardo. Lo Stato membro o gli Stati membri forniscono i motivi del ritardo entro tre mesi dalla richiesta. Sulla base della risposta fornita, la Commissione consulta lo Stato membro o gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo. 2.   Qualora la tratta soggetta a ritardo riguardi un corridoio di trasporto europeo, il coordinatore europeo è coinvolto al fine di sostenere gli Stati membri nel risolvere il problema. 3.   Fatta salva la procedura di cui all'articolo 258 TFUE e fatto salvo l', paragrafo 5, del presente regolamento, dopo aver esaminato i motivi forniti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati a norma del primo comma del presente articolo e nel caso di un ritardo significativo nell'avvio o nel completamento dei lavori sulla rete centrale, sulla rete centrale estesa o sulla rete globale imputabile allo Stato membro o agli Stati membri senza una giustificazione adeguata, la Commissione può fornire agli Stati membri interessati raccomandazioni al fine di porre rimedio a detto ritardo e di evitare o ridurre ulteriori ritardi.
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Ritardo nel completamento della rete centrale, della rete centrale estesa e della rete globale (Art. 64 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo