Art. 37
Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione
In vigore dal 31 mag 2024
Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione
1. Se l'Autorità ha motivo di sospettare che un supervisore del settore non finanziario o un'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione di cui all' della direttiva (UE) 2024/1640 non abbia applicato gli atti dell'Unione o la legislazione nazionale di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, o li abbia applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, essa informa il supervisore o l'autorità pubblica in questione di tali presunte violazioni e indaga al riguardo.
Ai fini del primo comma, l'Autorità può agire su richiesta di uno o più supervisori del settore non finanziario o autorità pubbliche, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, anche quando tale azione si basa su informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche a norma dell'.
2. L'Autorità può chiedere al supervisore o all'autorità pubblica in questione tutte le informazioni che considera necessarie per le proprie indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti dell'Unione o della legislazione nazionale di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento in conformità al diritto dell'Unione, ad eccezione, tuttavia, delle informazioni coperte dal segreto professionale, a meno che non si applichino le deroghe di cui all', paragrafo 2, secondo comma, e all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE).2024/1624 e all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1640.
Il supervisore o l'autorità pubblica in questione fornisce senza ritardo all'Autorità le informazioni richieste.
Se le informazioni richieste al supervisore o all'autorità pubblica in questione si sono rivelate o sono considerate essere insufficienti per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine sulla sospetta violazione , l'Autorità, dopo averne informato il supervisore o l'autorità pubblica in questione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altri supervisori o ad altre autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione.
Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.
3. Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere al supervisore o all'autorità pubblica in questione una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per rimediare alla violazione identificata.
Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con il supervisore o l'autorità pubblica in questione, laddove reputi appropriata tale interazione per superare la violazione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie a tal fine.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore o l'autorità pubblica in questione informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per rimediare alla violazione.
4. Se il supervisore o l'autorità pubblica non ha rimediato alla violazione identificata di cui al paragrafo 3, primo comma, entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, quest'ultima emette un avvertimento che specifica la violazione e identifica le misure che i destinatari dell'avvertimento devono attuare per attenuarne gli effetti.
L'avvertimento di cui al primo comma è rivolto:
a)
nel caso di un supervisore del settore non finanziario, ai supervisori omologhi di altri Stati membri e, se il supervisore è un organo di autoregolamentazione, alla sua autorità pubblica;
b)
nel caso di un'autorità pubblica, agli organi di autoregolamentazione soggetti alla sua sorveglianza.
5. Non appena il supervisore o l'autorità pubblica in questione ha rimediato alla violazione, l'Autorità informa i destinatari dell'avvertimento di cui al paragrafo 4 che la violazione è stata risolta e che le misure di attenuazione sono cessate.
Storico versioni
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