Art. 36
Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario
In vigore dal 31 mag 2024
Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario
1. L'Autorità, nell'ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore non finanziario a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1640, fornisce assistenza nell'istituzione e nel funzionamento di collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che gestiscono stabilimenti in diversi Stati membri conformemente a tale articolo.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Autorità può:
a)
proporre l'istituzione di un collegio se nessun collegio è stato istituito benché l'Autorità ritenga che l'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del soggetto obbligato e la portata delle sue attività transfrontaliere giustifichino l'istituzione di un collegio, nonché la convocazione e l'organizzazione di riunioni del collegio;
b)
fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio e nella valutazione del rispetto delle condizioni per la partecipazione di supervisori di paesi terzi al collegio, ove richiesto dai pertinenti supervisori del settore non finanziario;
c)
fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;
d)
fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario nella raccolta e condivisione di tutte le informazioni pertinenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili ai supervisori nel collegio;
e)
promuovere attività e pratiche di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati del settore non finanziario sono o potrebbero essere esposti;
f)
fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore non finanziario nelle situazioni oggetto dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/1640.
3. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione AMC/CFT. Previo accordo dei supervisori del settore non finanziario interessati, il personale dell'Autorità può partecipare alle attività del collegio svolte congiuntamente da due o più supervisori del settore non finanziario, comprese le ispezioni in loco dei soggetti obbligati del settore non finanziario oggetto dell', punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE).2024/1624.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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