Art. 5

In vigore dal 27 mag 2024
1.   I divieti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, si applicano se il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Se viene a conoscenza di ciò, l'operatore informa immediatamente le autorità competenti. 2.   I divieti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, non si applicano se l'operatore non ha avuto motivo di sospettare che il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.
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