Art. 3
In vigore dal 27 mag 2024
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
2. Le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che il materiale, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
3. L'allegato II elenca il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni che potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi ivi menzionati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:
a)
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
b)
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio.
6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rifiutate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rifiuto.
7. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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