Art. 8
In vigore dal 27 mag 2024
1. In deroga all', paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
2. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l'autorizzazione si considera rilasciata.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio.
Storico versioni
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