Art. 1
In vigore dal 27 mag 2024
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«servizi di intermediazione»:
i)
la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
ii)
la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
b)
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:
i)
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
ii)
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
c)
«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
d)
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;
e)
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
f)
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione; non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria i pagamenti e i termini e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi effettuati in linea con la normale prassi commerciale;
g)
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
h)
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
i)
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii)
documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;
j)
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, compresi le forme orali di assistenza;
k)
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
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