Art. 5
In vigore dal 27 mag 2024
1. I divieti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, si applicano se il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Se viene a conoscenza di ciò, l'operatore informa immediatamente le autorità competenti.
2. I divieti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, non si applicano se l'operatore non ha avuto motivo di sospettare che il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1485:oj#art-5