Art. 6

Presentazione delle domande da parte degli Stati membri

In vigore dal 24 mag 2024
Presentazione delle domande da parte degli Stati membri Uno Stato membro («Stato membro richiedente») può presentare alla Commissione una domanda di inserimento di un porto situato nel suo territorio o nel territorio di un paese terzo nell’elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo. Le domande presentate recano almeno le informazioni seguenti: a) il nome e l’ubicazione del porto che si propone di inserire nell’elenco; b) i recapiti dell’autorità competente dello Stato membro responsabile della domanda; c) i recapiti dell’autorità del paese terzo responsabile del controllo della pesca, se del caso; e d) elementi di prova specifici, affidabili e verificabili che dimostrino il rispetto di tutte le condizioni di cui al capo II per ciascun porto che si propone di inserire nell’elenco. Lo Stato membro richiedente può includere qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1474:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presentazione delle domande da parte degli Stati membri (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo