Art. 14

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 24 mag 2024
Obblighi di comunicazione 1.   Ogni anno gli Stati membri richiedenti riesaminano le informazioni di cui all’ e comunicano alla Commissione qualsiasi modifica pertinente. 2.   Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi non conformità rilevata o confermata alle condizioni stabilite ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, compresi: a) i risultati delle ispezioni effettuate a norma degli ; e b) i risultati dell’analisi e del controllo incrociato dei dati raccolti mediante l’uso di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altre tecnologie equivalenti ai sensi del presente regolamento. 3.   Tale comunicazione dovrebbe includere le azioni di follow-up adottate in relazione al mancato rispetto delle condizioni di cui ai capi II e IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1474:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di comunicazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo