Art. 12

Controllo e ispezione nei porti dell’Unione

In vigore dal 24 mag 2024
Controllo e ispezione nei porti dell’Unione 1.   Gli Stati membri costieri dei porti inseriti nell’elenco situati nei loro territori provvedono affinché siano messe in atto misure per controllare efficacemente la correttezza della dichiarazione delle catture dei pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente capo. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono parametri minimi per le attività di ispezione basati sulla gestione del rischio, quale definita all’, punto 18), del regolamento sul controllo, e riveduti periodicamente. Tali parametri di riferimento non sono inferiori al 5 % del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5 % dei quantitativi sbarcati e trasbordati dai pescherecci dell’Unione inseriti nell’elenco che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo su base annua.
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Controllo e ispezione nei porti dell’Unione (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo