Art. 4
Condizioni generali
In vigore dal 24 mag 2024
Condizioni generali
Un porto di un paese terzo può essere inserito nell’elenco solo se:
a)
è situato nel territorio di una parte contraente dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (6);
b)
non è situato nel territorio di un paese identificato come paese terzo non cooperante o al quale sia stata notificata la possibilità di essere identificato come tale conformemente al capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (7);
c)
non è situato nel territorio di un paese identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); e
d)
è un porto designato per le attività di sbarco nell’ambito di APPS o di altri accordi bilaterali conclusi dall’Unione e da paesi terzi o nell’ambito di ORGP, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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