Art. 3

Condizioni specifiche per una pesatura corretta

In vigore dal 24 mag 2024
Condizioni specifiche per una pesatura corretta 1.   Un porto può essere inserito nell’elenco a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo solo se dispone di procedure che garantiscano la corretta pesatura di tutte le catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate in un porto inserito nell’elenco e la conformità ai requisiti stabiliti nel presente articolo. 2.   La pesatura di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo una delle opzioni seguenti: a) sotto il controllo delle autorità competenti dello Stato membro costiero, che monitorano integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a); b) sotto la responsabilità di pesatori terzi indipendenti, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4; o c) sotto la responsabilità di altre persone fisiche o giuridiche incaricate della pesatura, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5. 3.   Il pesatore terzo indipendente di cui al paragrafo 2, lettera b), monitora integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e soddisfa i requisiti minimi seguenti: a) è accreditato conformemente alla norma ISO 17020 di tipo A o a norme più rigorose che ne confermino l’indipendenza del pesatore terzo; b) è autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro costiero; c) è imparziale, esente da qualsiasi conflitto d’interessi e, in particolare, si astiene da qualsiasi coinvolgimento in situazioni che potrebbero compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale nell’esecuzione dei suoi compiti; d) tiene un registro della taratura dei sistemi utilizzati per la pesatura, compresa una copia dei certificati di taratura; e) dispone di personale qualificato con una formazione applicata adeguata nel settore di competenza, compreso, se del caso, personale di supporto; e f) ha accesso all’infrastruttura e alle attrezzature per svolgere i compiti che gli sono assegnati. 4.   I pesatori terzi indipendenti di cui al paragrafo 2, lettera b), compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo e lo trasmettono all’operatore interessato e alle autorità competenti dello Stato membro costiero. 5.   Le altre persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sono autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro costiero e monitorano integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), mediante l’uso del sistema elettronico di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o di qualsiasi tecnologia equivalente e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro costiero l’accesso ai dati di monitoraggio.
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Condizioni specifiche per una pesatura corretta (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo