Art. 5

Condizioni specifiche per una pesatura corretta

In vigore dal 24 mag 2024
Condizioni specifiche per una pesatura corretta 1.   Un porto situato nel territorio di un paese terzo può essere inserito nell’elenco solo se sono in atto procedure che garantiscano: a) la pesatura corretta di tutte le catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, al momento dello sbarco o del trasbordo nel suo porto; b) che la pesatura di cui alla lettera a) sia effettuata sotto la responsabilità di un pesatore terzo indipendente che soddisfi i requisiti minimi di cui al paragrafo 2; e c) che i pesatori terzi indipendenti compilino un registro di pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo e lo trasmettano all’operatore e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio interessato. 2.   Il pesatore terzo indipendente monitora integralmente la correttezza della pesatura di ciascun sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell’ambito dei tipi di pesca di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e soddisfa i requisiti minimi seguenti: a) è accreditato conformemente alla norma ISO 17020 di tipo A o ad altre norme equivalenti o più rigorose che ne confermino l’indipendenza; b) è autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera a procedere alla pesatura e alla registrazione corrette delle catture; c) è imparziale, esente da qualsiasi conflitto d’interessi e, in particolare, non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale nell’esecuzione dei suoi compiti; d) tiene un registro della taratura dei sistemi utilizzati per la pesatura, compresa una copia dei certificati di taratura; e) dispone di personale qualificato con una formazione applicata adeguata nel settore di competenza, compreso, se del caso, personale di supporto; e f) ha accesso all’infrastruttura e alle attrezzature per svolgere i compiti che gli sono assegnati.
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