Art. 13

Controllo e ispezione nei porti di paesi terzi

In vigore dal 24 mag 2024
Controllo e ispezione nei porti di paesi terzi 1.   Gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo provvedono affinché siano messe in atto misure per controllare efficacemente la correttezza delle dichiarazioni di cattura di tali pescherecci e verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente capo. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono parametri minimi per le attività di ispezione basati sulla gestione del rischio, quale definita all’, punto 18), del regolamento sul controllo, e riveduti periodicamente. Tali parametri di riferimento non sono inferiori al 5 % del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5 % dei quantitativi sbarcati e trasbordati dai pescherecci dell’Unione inseriti nell’elenco che beneficiano della deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo su base annua. 3.   Il presente articolo si applica solo quando l’accesso al porto inserito nell’elenco e agli impianti del paese terzo interessato a fini di controllo e ispezione è consentito nel quadro di un APPS, di altri accordi bilaterali conclusi dall’Unione con il paese terzo o in qualsiasi altro caso in cui, a norma del diritto internazionale, sia consentito ai funzionari, quali definiti all’, punto 6), del regolamento sul controllo, di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione può chiedere al paese terzo interessato di consentire l’accesso dei funzionari al suo porto e ai suoi impianti a fini di controllo e ispezione caso per caso.
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Controllo e ispezione nei porti di paesi terzi (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo