Art. 11

Informazioni sui pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga al margine di tolleranza

In vigore dal 24 mag 2024
Informazioni sui pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga al margine di tolleranza 1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a beneficiare della deroga al margine di tolleranza di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo in un porto inserito nell’elenco. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché solo i pescherecci inclusi nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente capo beneficino della deroga di cui all’, paragrafo 4, lettera a), e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo. A tal fine, gli Stati membri esercitano su tali pescherecci il livello di controllo necessario, in linea con il titolo VIII del regolamento sul controllo, e provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso la violazione delle condizioni di cui al presente capo o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale violazione siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la radiazione temporanea o permanente dei pescherecci non conformi dall’elenco di cui al paragrafo 1. 3.   Ogni Stato membro mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l’elenco di cui al paragrafo 1 e lo tengono aggiornato.
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