Art. 14
Obblighi di comunicazione
In vigore dal 24 mag 2024
Obblighi di comunicazione
1. Ogni anno gli Stati membri richiedenti riesaminano le informazioni di cui all’ e comunicano alla Commissione qualsiasi modifica pertinente.
2. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi non conformità rilevata o confermata alle condizioni stabilite ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, compresi:
a)
i risultati delle ispezioni effettuate a norma degli ; e
b)
i risultati dell’analisi e del controllo incrociato dei dati raccolti mediante l’uso di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altre tecnologie equivalenti ai sensi del presente regolamento.
3. Tale comunicazione dovrebbe includere le azioni di follow-up adottate in relazione al mancato rispetto delle condizioni di cui ai capi II e IV del presente regolamento.
Storico versioni
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