Art. 8

Revoca da parte della Commissione dell’approvazione di un porto inserito nell’elenco

In vigore dal 24 mag 2024
Revoca da parte della Commissione dell’approvazione di un porto inserito nell’elenco 1.   La Commissione revoca la propria approvazione e modifica l’elenco dei porti adottato a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo se: a) è in possesso di prove che un porto inserito nell’elenco non soddisfa più le condizioni di cui al capo II; o b) ritiene che le informazioni presentate a norma dell’ del presente regolamento non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui al capo II. 2.   La Commissione notifica la sua intenzione di revocare l’approvazione di un porto inserito nell’elenco allo Stato membro richiedente e agli Stati membri di bandiera dei pescherecci che utilizzano tale porto, che dispongono di 30 giorni per fornirle le informazioni e le prove del rispetto delle condizioni di cui al capo II. Trascorso tale periodo, la Commissione procede alla revoca dell’approvazione e ne informa gli Stati membri interessati con almeno un mese di anticipo se: a) non vi sono prove sufficienti del rispetto di tali condizioni; b) le informazioni presentate non sono sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui al capo II; o c) lo Stato membro richiedente o lo Stato membro di bandiera dei pescherecci che utilizzano il porto inserito nell’elenco interessato non hanno fornito alcuna informazione. 3.   La Commissione può revocare la propria approvazione e modificare l’elenco dei porti adottato a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento sul controllo anche su richiesta motivata dello Stato membro richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1474:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revoca da parte della Commissione dell’approvazione di un porto inserito nell’elenco (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1474) — Testo vigente | Portale Normativo