Art. 7

Norme procedurali

In vigore dal 14 mag 2024
Norme procedurali Qualora uno Stato membro ritenga di trovarsi in una situazione di crisi quale definita all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359, può presentare una richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’ del presente regolamento. Qualora uno Stato membro presenti tale richiesta, si applicano gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1359, a seconda dei casi. Se è già stata avviata una procedura per ottenere una deroga a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1359, gli Stati membri possono presentare una richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’ del presente regolamento nel contesto di tale procedura.
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