Art. 5

Trattenimento

In vigore dal 14 mag 2024
Trattenimento 1.   Il trattenimento può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza se risulta necessario sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso e se non è possibile applicare efficacemente altre misure meno coercitive. 2.   È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, prepararne il rimpatrio o effettuarne l’allontanamento, la persona di cui all’, paragrafo 1, che era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere. 3.   È possibile sottoporre a trattenimento la persona di cui all’, paragrafo 1, che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere, se sussiste un rischio di fuga ai sensi della direttiva 2008/115/CE, se tale persona evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 4.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento e mentre si provvede all’espletamento diligente delle relative modalità. Il periodo di trattenimento non supera il periodo di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e, qualora sia disposto un trattenimento consecutivo immediatamente successivo a un periodo di trattenimento di cui al presente articolo, tale periodo è incluso nel calcolo dei periodi massimi di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE. 5.   Entro il 12 dicembre 2024, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) elabora, conformemente all’, paragrafo 2, di tale regolamento, orientamenti sulle varie pratiche alternative al trattenimento che potrebbero essere utilizzate nel contesto di una procedura di frontiera.
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