Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la domanda di protezione internazionale o domanda quale definita all’, punto 12), del regolamento (UE) 2024/1348; b) «richiedente»: il richiedente ai sensi dell’, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1349:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo