Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera. Esso si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi degli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024/1348 («procedura di asilo alla frontiera»). Prevede inoltre norme specifiche temporanee sulla procedura di rimpatrio alla frontiera in situazioni di crisi quali definite all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359. Il presente regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/1148 al fine di consentire il finanziamento del sostegno a norma di tale regolamento per le azioni di solidarietà nel contesto del regolamento (UE) 2024/1351. 2.   Le misure temporanee adottate a norma del capo III del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e a garantire la tutela dei diritti dei richiedenti e sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Carta e del diritto internazionale. 3.   Le misure di cui al capo III del presente regolamento si applicano solo nella misura strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali. A seguito di una richiesta, gli Stati membri possono applicare le misure di cui al capo III nella misura prevista dalla decisione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1359.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1349:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo