Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la domanda di protezione internazionale o domanda quale definita all’, punto 12), del regolamento (UE) 2024/1348;
b)
«richiedente»: il richiedente ai sensi dell’, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2024:1349:oj#art-3