Art. 6

Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi

In vigore dal 14 mag 2024
Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi 1.   In una situazione di crisi quale definita all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359 e in relazione a cittadini di paesi terzi o ad apolidi il cui soggiorno è irregolare e la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi dell’, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2024/1359, che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere, gli Stati membri possono: a) in deroga all’, paragrafo 2, del presente regolamento, prorogare il termine massimo durante il quale tali cittadini di paesi terzi o apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo di un periodo supplementare di sei settimane al massimo; b) in deroga all’, paragrafo 4, del presente regolamento, stabilire che il periodo di trattenimento non superi il periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo ed è incluso nel calcolo dei periodi massimi di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di asilo la cui domanda è stata respinta prima dell’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1359 e che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere dopo l’adozione di tale decisione di esecuzione. 3.   Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno un accesso effettivo ai richiedenti nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. Gli Stati membri possono limitare tali azioni laddove ciò sia oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa di un centro di trattenimento, purché l’accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
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Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1349) — Testo vigente | Portale Normativo