Art. 13

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e valutazione Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione entro il 12 settembre 2027.
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