Art. 9
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148
In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148
Il regolamento (UE) 2021/1148 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il punto seguente:
«11)
“azione di solidarietà”: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio (*1), finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;"
2)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato, ai fini di azioni di solidarietà, mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.»
;
3)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.»
;
4)
all’articolo 29, paragrafo 2, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«a bis)
l’attuazione delle azioni di solidarietà, comprese una ripartizione dei contributi finanziari per azioni e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;»;
5)
all’allegato II, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
sostegno alle azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III, punto 1.»;
6)
l’allegato VI è così modificato:
a)
nella tabella 1, punto I, è aggiunto il codice seguente:
«030 Azioni di solidarietà»;
b)
la tabella 3 è così modificata:
i)
i codici 005 e 006 sono sostituiti dai seguenti:
«005 Regime di transito speciale di cui all’articolo 17
006 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240»;
ii)
sono aggiunti i codici seguenti:
«007 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240
008 Assistenza emergenziale
009 Azioni di solidarietà».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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