Art. 9 · Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

Art. 9

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148 Il regolamento (UE) 2021/1148 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «11) “azione di solidarietà”: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio (*1), finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;" 2) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato, ai fini di azioni di solidarietà, mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.» ; 3) all’ è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.» ; 4) all’articolo 29, paragrafo 2, primo comma, è inserita la lettera seguente: «a bis) l’attuazione delle azioni di solidarietà, comprese una ripartizione dei contributi finanziari per azioni e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;»; 5) all’allegato II, punto 1, è aggiunta la lettera seguente: «h) sostegno alle azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III, punto 1.»; 6) l’allegato VI è così modificato: a) nella tabella 1, punto I, è aggiunto il codice seguente: «030 Azioni di solidarietà»; b) la tabella 3 è così modificata: i) i codici 005 e 006 sono sostituiti dai seguenti: «005 Regime di transito speciale di cui all’articolo 17 006 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240»; ii) sono aggiunti i codici seguenti: «007 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 008 Assistenza emergenziale 009 Azioni di solidarietà».
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