Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 29 apr 2024
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’ e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1309:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo