Art. 16
Relazioni e monitoraggio
In vigore dal 29 apr 2024
Relazioni e monitoraggio
1. Entro il 12 maggio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell’impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481.
La relazione comprende gli sviluppi correlati all’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un potenziale impatto sui progressi verso un’installazione rapida ed estesa di VHCN nelle zone rurali, insulari e remote, come isole e regioni montagnose e scarsamente popolate, nonché sull’evoluzione del mercato delle infrastrutture a torre e sull’adozione di varie soluzioni di backhauling, compreso il backhauling satellitare nella connettività digitale ad alta velocità.
2. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell’articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l’applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.
Storico versioni
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