Art. 14

Organismi competenti

In vigore dal 29 apr 2024
Organismi competenti 1.   Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più organismi competenti per eseguire i compiti assegnati all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie a norma dell’, paragrafo 1 («organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie»). 2.   L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l’infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un’efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo. Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie agiscono in piena indipendenza e obiettività e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto nazionale. Solo gli organi di ricorso competenti hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie. 3.   L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati. 4.   Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. 5.   Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 10, 12 e 13 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l’uso degli sportelli unici. 6.   Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico. 7.   Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati. 8.   Gli Stati membri rendono pubblici i compiti esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi competenti o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune. 9.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l’esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competenze, e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore. 10.   Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità del diritto nazionale, dinanzi a un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo. Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.
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