Art. 17
Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120
In vigore dal 29 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120
Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i punti seguenti:
«5)
“servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
6)
“comunicazioni nazionali”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale dello stesso Stato membro;
7)
“comunicazioni intra-UE”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro.
(*1) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;"
2)
all’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«7. A decorrere dal 1o gennaio 2029, i fornitori non applicano ai consumatori prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e le comunicazioni intra-UE, a condizione che siano adottate norme tecniche su garanzie quali sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. Entro il 30 giugno 2028, la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, un atto di esecuzione che stabilisce tali norme tecniche secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2025, i fornitori possono, su base volontaria, conformarsi all’obbligo di non applicare prezzi al dettaglio diversi di cui al paragrafo 7. Tali fornitori sono esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1, a condizione che pratichino una politica di utilizzo corretto, affinché i consumatori beneficino anticipatamente dei vantaggi derivanti dalla parità dei prezzi al dettaglio per le comunicazioni nazionali e intra-UE. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, previa consultazione del BEREC, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo all’utilizzo corretto, sulla base di modelli di utilizzo tipici, e a misure antifrode. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.
9. Entro il 30 giugno 2027, previa consultazione del BEREC, la Commissione riesamina il presente articolo e, sulla base della valutazione del suo impatto, può, se del caso, decidere di presentare una proposta legislativa al fine di modificarlo.
10. La valutazione di cui al paragrafo 9 comprende:
a)
l’evoluzione dei costi all’ingrosso correlati alla fornitura di comunicazioni intra-UE;
b)
l’evoluzione della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e della tendenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE all’interno dei vari Stati membri;
c)
l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la scelta di offerte speciali e pacchetti per i quali non sono applicate tariffe basate sul consumo effettivo di comunicazioni intra-UE;
d)
il possibile impatto sui mercati nazionali della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e, in particolare, sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori in generale, tenendo conto dei costi della fornitura di comunicazioni intra-UE, e il potenziale impatto delle misure sui ricavi dei fornitori e, se possibile, sulla capacità di investimento dei fornitori, in particolare in vista della futura installazione di reti in linea con gli obiettivi di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481, laddove non siano già applicate tariffe supplementari per le comunicazioni intra-UE;
e)
la portata dell’utilizzo, la disponibilità e la competitività dei servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE;
f)
l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE e, in particolare, l’entità dei risultati prodotti dall’attuazione delle misure di cui al paragrafo 8 verso l’eliminazione delle differenze di prezzo al dettaglio per i consumatori tra comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE.
11. Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 9, il BEREC raccoglie periodicamente informazioni pertinenti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti. I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati. Affinché il BEREC possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente paragrafo, i fornitori sono tenuti a cooperare fornendo i dati richiesti, compresi i dati riservati, alle autorità nazionali competenti.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter
Procedura di comitato
1. Per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
4)
all’, paragrafo 5, la data «14 maggio 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2032».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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